Abilita a condurre:
-gli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e che abbiano un numero di posti a sedere non superiori a 8 escluso il conducente. È quindi consentita la conduzione di autocarri e di autocaravan (camper), purché non eccedenti la massa indicata e purché non siano veicoli eccezionali. È possibile trainare un rimorchio leggero, cioè che non superi nella massa complessiva i 750 kg.
-gli autoveicoli trainanti un rimorchio che supera i 750 kg nella massa complessiva, purché quest'ultimo non ecceda, a pieno carico, la massa a vuoto dell'autovettura e che il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate. La massa complessiva di 3,5 t può essere superata solo nel caso in cui il rimorchio non superi i 750 kg di PTT (peso totale a terra)
-tutte le macchine agricole, comprese quelle eccezionali.
-tutte le macchine operatrici purché non siano veicoli eccezionali.
-Si possono anche condurre motocicli leggeri fino a 125 cm3 e di potenza fino a 11 kW, ma solo in Italia. Le patenti rilasciate prima del 25 aprile 1988 abilitano alla conduzione di tutti i motocicli sul territorio nazionale (per la guida all'estero è necessario superare un esame pratico), quelle antecedenti il 1º gennaio 1986 valgono anche nel resto dell'Europa.
tricicli e quadricicli (sul sito del Ministero dei Trasporti non si fa menzione a limiti massimi di cilindrata o potenza).
-Il titolare di patente categoria B da meno di 3 anni viene definito come neopatentato. Ai sensi dell'art. 117 CDS può condurre tutti i veicoli indicati dal giorno del conseguimento della patente, ma ha l'obbligo di rispettare i limiti di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Superare i limiti (con una tolleranza del 5% a favore del neopatentato) comporta la sospensione della patente per un periodo che va dai 2 agli 8 mesi. L'applicazione dell'art. 117 si accompagna all'applicazione dell'art. 142 CDS.